Un’impresa può definirsi start-up innovativa se assume la veste giuridica di società di capitali
(società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni), società
cooperativa, società residente o non residente in Italia (purché in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo e abbia una sede produttiva o una filiale in Italia).
La semplice nozione di start-up innovativa non è però sufficiente per qualificare un'impresa come
tale, occorrono anche altri requisiti che l'impresa start-up innovativa deve soddisfare, al fine di poter avere accesso alla disciplina di favore prevista dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179. Si tratta di requisiti formali e sostanziali, detti anche cumulativi o alternativi. I primi vengono detti cumulativi perché devono essere soddisfatti tutti, mentre, i secondi sono definiti alternativi perché deve esseresoddisfatto almeno uno dei tre requisiti indicati dalla normativa.